Art. 34.
(Delega al Governo per il riordino del sistema delle autorità amministrative indipendenti).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del numero complessivo delle autorità amministrative indipendenti e la razionalizzazione e l'accorpamento delle loro competenze.